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Decreto flussi 2008: 127.151 le conferme dei datori di lavoro stranieri
Newsletter n°36 di programmaintegra.it - gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:11 (UTC)
 Sono stati 127.151 i datori di lavoro stranieri che hanno confermato la loro disponibilità ad assumere il lavoratore extracomunitario per il quale avevano presentato richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito del decreto flussi 2007. La procedura di conferma informatizzata che doveva essere intrapresa dai datori di lavoro stranieri solo se titolari di carta di soggiorno si è conclusa il 3 gennaio scorso.

Il decreto flussi 2008 ha previsto 150mila quote che dovranno essere assegnate ai datori di lavoro che avevano già presentato domanda di assunzione di un lavoratore extracomunitario nell’ambito del decreto flussi 2007 ma che ne erano rimasti esclusi per motivi cronologici. Le 150mila quote sono ripartite tra lavoratori domestici e collaboratori familiari, di qualsiasi nazionalità - ai quali sono attribuiti 105.400 posti - e lavoratori provenienti da paesi che hanno sottoscritto accordi specifici con l’Italia in materia di cooperazione migratoria - 44.600 posti.

Il decreto del 2008 aveva però previsto una limitazione per i datori di lavoro stranieri che avrebbero dovuto confermare la loro disponibilità ad assumere il lavoratore per il quale avevano richiesto la quota nel 2007 solo se in possesso di carta di soggiorno, permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per parente di cittadino UE. A pena di esclusione la conferma doveva pervenire al sistema informatico del Viminale entro il 3 gennaio 2009.

Da dati riportati dal Ministero dell’Interno le domande pervenute sono state 127.151 alle quale si devono aggiungere tutte le domande per le quali non era necessario la conferma - datori di lavoro italiani o comunitari.

Il Ministero dell'Interno riporta inoltre una tabella che scorpora il dato della nazionalità dei datori di lavoro che hanno confermato la disponibilità all'assunzione: i datori di lavoro marocchini hanno "cliccato" in 26.568, seguiti dai bangladesi, 18.118 e dai pakistani con 12.115 click. Bisogna ora attendere l’assegnazione di tutte le quote del 2007 per poter procedere alla consegna dei nulla osta per il decreto flussi 2008.
 

Flussi 2008: per il tar la limitazione per i datori di lavoro stranieri deve essere sospesa
Newsletter n°36 di programmaintegra.it - gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:09 (UTC)
 Il Tar Lazio ha bocciato il decreto flussi nella parte dove prevedeva che solo i datori di lavoro stranieri titolari di carta di soggiorno potessero confermare la disponibilità ad assumere lavoratori extraue e ne ha ordinato la sospensione. Ora dovranno essere prese in considerazione tutte le domande, anche dei datori che non hanno confermato la disponibilità all’assunzione.

Il ricorso avverso le limitazioni del decreto flussi era stato presentato da alcuni datori di lavoro stranieri e dall’Inca della CGIL in quanto discriminano i committenti extracomunitari che avrebbero potuto confermare la disponibilità all’assunzione del lavoratore extracomunitario, per il quale avevano richiesto una quota in occasione del decreto flussi 2007, solo se titolari di carta di soggiorno, permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per parente di cittadino UE. Restavano quindi esclusi tutti i datori di lavoro stranieri titolari del solo permesso di soggiorno mentre per i datori di lavoro italiani e comunitari non è stata prevista alcuna formalità amministrativa aggiuntiva.

Il ricorso chiedeva proprio la sospensione di questa parte del decreto, restrittiva nei confronti dei cittadini stranieri. Ieri, 15 gennaio, l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio: i giudici amministrativi hanno ravvisato il contrasto fra le previsioni del Testo unico sull’immigrazione in merito alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso e il tenore del testo del decreto flussi 2008 che, impropriamente, giustificava tali limitazioni per garantire stabilità al rapporto di lavoro, preoccupazione che non trova motivazione nella ratio della legge sull’immigrazione.

Il decreto flussi 2008 non ha previsto nuovi ingressi ma ha messo a disposizione 150mila quote da assegnare ai primi 150 mila esclusi dalle graduatorie del decreto flussi 2007. Per tutti i datori di lavoro italiani e comunitari il ripescaggio sarebbe stato automatico ma per gli stranieri no: sono stati esclusi i datori di lavoro titolari del solo permesso di soggiorno e comunque i datori stranieri titolari di carta di soggiorno dovevano confermare la disponibilità all’assunzione. Le conferme dei datori stranieri – che potevano pervenire entro il 3 gennaio 2009 a pena di ammissibilità - sono state quasi 130mila.

Ora, come dichiarato da uno degli avvocati che ha presentato il ricorso, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le domande: quelle degli italiani, dei comunitari, dei datori di lavoro titolari di carta di soggiorno anche se non hanno confermato la disponibilità all’assunzione e dei datori di lavoro titolari del solo permesso.

 

Neocomunitari: ecco la circolare che proroga il regime transitorio
Newsletter n°36 di programmaintegra.it - gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:07 (UTC)
 E’ stata pubblicata la circolare che proroga fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro in alcuni settori produttivi per lavoratori rumeni e bulgari.

La circolare congiunta del Ministero dell’interno e del lavoro n. 1 del 14 gennaio proroga le limitazioni previste per l’accesso al mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari di un altro anno. Anche per quest’anno dunque chi vorrà assumere un lavoratore neocomunitario in settori produttivi differenti da quello domestico, di assistenza alla persona, agricolo, turistico alberghiero, edilizio metalmeccanico e dirigenziale altamente qualificato, dovrà continuare ad inviare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente.

Circolare Ministero dell’interno e Ministero del lavoro 14/1/2009 n. 1 Proroga regime transitorio lavoratori bulgari rumeni
 

Assegno sociale: basta il P. S. per dimostrare i 10 anni in Italia
Newsletter n°36 di programmaintegra.it - gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:06 (UTC)
 Con una circolare del 2 dicembre scorso l’Inps spiega le modalità per la presentazione della documentazione per la richiesta dell’assegno sociale che, a seguito della legge 133/2008, può essere corrisposto, in presenza dei requisiti, solo a chi si trova in Italia da almeno 10 anni.

Hanno diritto all’ assegno sociale i cittadini italiani ultrasessantacinquenni che risiedono in Italia ed hanno redditi di importo inferiore ai limiti previsti per legge. Ai cittadini italiani sono equiparati i rifugiati, gli apolidi o i titolari di protezione sussidiaria; i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico.

Con la legge 133/2008, che ha convertito un precedente decreto legge, è stato introdotto il requisito del soggiorno legale ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni ai fini della fruizione della prestazione.

Per la dimostrazione del soggiorno in Italia l’ Inps, con la circolare 105/2008, specifica che dovrà essere allegata alla domanda, oltre alla documentazione riguardante il possesso del permesso di soggiorno o l’iscrizione anagrafica, la copia dei titoli di soggiorno ottenuti in precedenza: le date di rilascio dei documenti di soggiorno, infatti, fanno fede per l’individuazione del periodo di soggiorno legale. “Per gli stranieri rifugiati o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi congiunti”, specifica la circolare, “deve tenersi conto della data di rilascio della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria”.

Circolare Inps 105/2008 Assegno sociale e 10 anni di soggiorno
 

Cittadinanza: cominciato l’iter di riforma della normativa
Newsletter n°36 di programmaintegra.it gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:04 (UTC)
 E’ iniziato l’iter parlamentare di otto progetti di legge in modifica della legge sulla cittadinanza italiana. Previsti cambiamenti per coloro che hanno perso la cittadinanza, per i cittadini stranieri coniugati con italiani, i nati nel territorio nazionale e richiesta l’introduzione di verifiche sulla lingua e la cultura italiana precedenti l’acquisto della cittadinanza.

Sono in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati gli otto progetti di legge volti a modificare la legge 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza". Quattro progetti disciplinano il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani residenti all’estero che l’abbiano perduta a seguito di naturalizzazione in quel Paese. Uno mira ad introdurre un test di naturalizzazione per gli aspiranti cittadini, uno prevede la revoca della cittadinanza per il coniuge di cittadino italiano in caso di condanna definitiva per un delitto grave e due, il progetto di legge 457 Bressa e 1048 Santelli, mirano a modificare diverse previsioni dell’ attuale normativa sulla cittadinanza.

In particolare la proposte avanzate nel p.d.l 457 ampliano i casi nei quali la cittadinanza può essere concessa secondo lo jus soli, consentono l’acquisto della cittadinanza anche al figlio minore di cittadini stranieri che ha frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale, aggiunge espressamente il reddito sufficiente come requisito per l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione ( attualmente, a seguito di orientamento giurisprudenziale si devono autocertificare i redditi degli ultimi tre anni precedenti la richiesta di cittadinanza).
La proposta Santelli, n. 1048, infine, condiziona l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, che vi ha risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età, alla frequenza di scuole riconosciute dallo stato italiano e all’aver adempiuto gli obblighi scolastici. Aggiunge inoltre, ai requisiti per l’ acquisizione della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, l’accertamento della lingua, della storia e della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi sulle materia oggetto della verifica.

Attualmente la legge 91/1992 prevede l’acquisto della cittadinanza per coniugio con cittadino italiano trascorsi sei mesi dalla data del matrimonio se nel territorio italiano o tre anni se all’estero. Preclusivo all’acquisto della cittadinanza italiana per coniugio: l’aver commesso crimini contro lo stato, la pubblica amministrazione o l’amministrazione della giustizia, la condanna per un delitto non colposo per il quale è prevista un pena nel massimo di tre anni, o la condanna per un delitto al quale corrisponde una pena superiore ad una anno da parte di un’autorità straniera quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia.
In merito alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione occorre essere residenti da almeno 10 anni, che scendono a 5 per i rifugiati e gli apolidi e a 4 per i cittadini comunitari. Non è previsto il superamento di prove attestanti la conoscenza della lingua e della cultura italiana e il requisito della capacità reddituale non è presente nel testo normativo ma è stato aggiunto a seguito di specifiche sentenze. In merito ai figli di cittadini stranieri nati in Italia, essi possono dichiarare di voler acquisire la cittadinanza solo al compimento del 18° anno di età se hanno risieduto in Italia ininterrottamente. Fanno eccezione i figli di ignoti, di apolidi o che non possono seguire la cittadinanza del genitore che sono automaticamente cittadini italiani

In Italia secondo dati del Ministero dell’interno le concessioni di cittadinanza italiana dal 1 gennaio al 31 ottobre 2008 sono state 32.238. Nel 2007 ci sono stati 38.466 nuovi cittadini, 3mila in più del 2006 e quasi il doppio del 2005, quando i nuovi italiani sono stati 19.226.
 

D. Flussi 2008: oggi il click day per i datori di lavoro stranieri
Newsletter n°35 di programmaintegra.it il 17/12/2008, alle 16:08 (UTC)
 Al via un nuovo click day per quei datori di lavoro stranieri che vorranno confermare la disponibilità all’assunzione del cittadino straniero per il quale avevano richiesto una quota con il decreto flussi 2007. Per farlo basterà collegarsi al sito del Ministero dell'interno ma potranno confermare la domanda solo se in possesso della carta di soggiorno

Da oggi, 15 dicembre, e fino alle ore 24 del 3 gennaio 2009 i datori di lavoro stranieri, collegandosi al sito internet del Ministero dell’interno dovranno confermare, a pena di esclusione, la loro disponibilità ad assumere il lavoratore extracomunitario per il quale avevano presentato la domanda di assunzione in occasione del decreto flussi 2007.

Al momento della compilazione del modulo di domanda, che sarà disponibile on line sul sito del Viminale, il datore di lavoro deve disporre della ricevuta di invio della domanda presentata in occasione del decreto flussi 2007 in quanto dovrà indicare :
il codice identificativo della domanda (12 caratteri alfanumerici) e il codice di verifica (32 caratteri alfanumerici).

Il datore di lavoro straniero non comunitario dovrà fornire anche gli estremi del titolo di soggiorno che deve essere obbligatoriamente la carta di soggiorno (cartacea o elettronica) o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari. Tutte le altre richieste di assunzione da parte di cittadini italiani o comunitari saranno ammesse senza necessità di conferma mentre saranno escluse, dal possibile ripescaggio delle domande in esubero presentate lo scorso anno, tutte le richeste dei datori di lavoro stranieri titolari del solo permesso di soggiorno.

I datori di lavoro se vorranno, potranno ricevere assistenza dalle associazioni che hanno sottoscritto appositi accordi di intesa con il Ministero dell’Interno.

Per informazioni consulta il sito del Ministero dell’interno
 

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