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Assunzioni lavoro domestico: ecco i nuovi moduli
Newsletter n°38 di programmaintegra.it - febbraio 2009 il 25/02/2009, alle 18:02 (UTC)
 Con la circolare numero 20 del 17 febbraio 2009, l’Inps ha indicato le nuove modalità per l’assunzione, la variazione o la cessazione del rapporto di lavoro domestico. Dal 29 gennaio, infatti, le comunicazioni non devono più essere inoltrate al Centro per l'impiego ma alla sede Inps competente per la zona di lavoro.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 2/2009 è cambiata la procedura per le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro domestici. Tale adempimento, in precedenza, avveniva tramite comunicazione al Centro per l’impiego. Dal 29 gennaio 2009 la comunicazione deve essere invece inoltrata alla sede Inps competente per la zona di lavoro. La comunicazione può essere resa on line dall’apposita sezione del sito internet dell’Inps, tramite comunicazione al contact center dell'Istituto o con l’inoltro della nuova modulistica tramite raccomandata.

Le comunicazioni inviate all’Inps assumeranno efficacia anche nei confronti dell’Inail, dei servizi competenti per il Ministero del lavoro e della Prefettura.

La circolare ricorda infine che le comunicazioni relative all’assunzione devono avvenire entro le 24 ore precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro e quelle relative alla trasformazione, proroga e cessazione del rapporto entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
 

Ric. familiare: la copertura sanitaria e gli iscritti nel sis
Newsletter n°38 di programmaintegra.it - febbraio 2009 il 25/02/2009, alle 18:00 (UTC)
 Con due circolari il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. I chiarimenti riguardano la copertura sanitaria per i genitori ultrasessantacinquenni e il ricongiungimento con familiari segnalati nel Sis.

La circolare 737 in merito all’assicurazione sanitaria per i familiari con più di 65 anni prevede che, in mancanza di un decreto ministeriale che quantifichi la spesa di partecipazione al ssn, si dovrà stipulare un’assicurazione sanitaria che copra i rischi di malattia, infortunio e maternità. Il familiare regolarmente residente in Italia dovrà al momento della presentazione dell’istanza rendere una dichiarazione formale e stipulare la polizza a favore del parente entro 8 giorni dalla data di ingresso e prima di presentarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per compilare i moduli di richiesta del permesso di soggiorno.

La circolare 738 stabilisce invece che per il rilascio di nulla osta al ricongiungimento a favore di familiari stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (Sis), i requisiti del reddito e dell’alloggio da parte del richiedente vengano verificati prima che dell'avvio presso la Rappresentanza diplomatica competente dell'iter per la cancellazione dell'espulsione che risulta a carico del familiare.

Circolare Ministero interno 737_09 Assicurazione sanitaria per familiari ultrasessantacinquenni

Circolare Ministero interno 738_09 Nulla osta per familiari iscritti nel Sis
 

Ddl sicurezza: le modifiche su immigrazione e cittadinanza
Newsletter n°37 di programmaintegra.it - febbraio 2009 il 24/02/2009, alle 21:53 (UTC)
 Il disegno di legge 733 sulla sicurezza è stato licenziato dal Senato ed ora dovrà passare al vaglio della Camera dei Deputati. Ecco quali sono le modifiche approvate a Palazzo Madama che interessano i cittadini stranieri.

Modifiche al testo unico sull’immigrazione. Viene introdotto il reato di ingresso irregolare in Italia secondo cui lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge, commette reato ed è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Prevista poi una tassa per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno compresa fra gli 80 e i 200 euro. Sono esclusi dal pagamento della tassa i permessi per asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria. Tale tassa si aggiunge ai 70 euro che i cittadini stranieri già pagano per il rinnovo e il rilascio del permesso. Tale cifra corrisponde alla somma del costo dell'imposta di bollo, del permesso di soggiorno elettronico e della raccomandata assicurata.
E' stata stralciata poi la previsione che la presenza in una struttura sanitaria di uno straniero irregolare non comporta alcuna segnalazione. Eliminando questo comma dell’articolo 35 del Testo unico immigrazione si ammette la possibilità per i medici di denunciare la presenza di stranieri privi del permesso di soggiorno.
Per ottenere il permesso di soggiorno Ce per "lungosoggiornanti" sarà necessario superare il test di lingua italiana.
Previsto un "accordo di integrazione" con lo straniero, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Lo straniero ha a disposizione dei punti, all’esaurimento dei quali viene ritirato il permesso.
Non è stato approvata la previsione di portare il trattenimento nei Cie – Centri di identificazione ed espulsione a 18 mesi e la revoca del permesso di soggiorno per reati di diritto d’autore.
Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari sono passate misure più severe contro la poligamia, verifiche più dettagliate sull’idoneità dell’immobile ed è stato abolito il termine dei 180 giorni per il rilascio del nulla osta - oltre il quale si prevede il silenzio assenso - ma non il requisito di residenza legale in Italia da almeno 5 anni per la richiesta di ricongiungimento.

Legge sulla cittadinanza. Tempi più lunghi per la richiesta di cittadinanza dei coniugi di cittadini italiani che potranno chiederla dopo 2 anni dalla celebrazione del matrimonio, se risiedono in Italia, e 3 se risiedono all’estero. Attualmente si può chiedere la cittadinanza dopo 6 mesi, se in Italia, e 3 anni se all’estero.

Anagrafe e residenza. L’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica da parte del Comune dell’idoneità alloggiativa dell’immobile e per ottenere atti di stato civile sarà necessario il permesso di soggiorno così come per contrarre matrimonio. Stabilito, poi, che tutti i senza fissa dimora verranno registrati in un albo presso il Ministero dell’interno.

Maggiori controlli sui money transfer che dovranno conservare copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero che effettua la transazione.
 

Sanzioni, anche penali, per chi impiega immigrati illegali
Informativo ORIUNDI - Edição 272 il 08/02/2009, alle 10:35 (UTC)
 La legge italiana: arresto da uno a tre anni e 5.000 euro di multa per ogni irregolare

Il Parlamento ha sottoscritto il maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio sulla direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Tuttavia, non essendo la Presidenza in grado di impegnarsi su una dichiarazione in materia di subappalto da allegare al testo, come richiesto dal relatore, la votazione finale avrà luogo nel corso della prossima sessione.

Le sanzioni previste dalla direttiva dovranno essere pecuniarie (inclusi i costi dell'eventuale rimpatrio), amministrative (es. ritiro della licenza d'esercizio) e, nei casi più gravi, penali. Gli Stati membri dovranno poi mettere a disposizione meccanismi per agevolare le denunce e garantire adeguate ispezioni sui luoghi di lavoro più a rischio.

Approvando un maxi-emendamento negoziato dal relatore Claudio FAVA (PSE, IT), il Parlamento ha sottoscritto il compromesso con il Consiglio in merito a una nuova direttiva che, allo scopo di contrastare l’immigrazione illegale, vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e, a tal fine, stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni applicabili ai datori di lavoro che violano tale divieto. La direttiva va a completare i testi legislativi sul rimpatrio e sulla "carta blu".

Tuttavia, la Presidenza non si è potuta impegnare in nome degli Stati membri su una dichiarazione comune di Parlamento e Consiglio da allegare al provvedimento in cui le istituzioni sostengono che le norme relative al subappalto previste dalla direttiva non saranno rimesse in discussione da future disposizioni in materia introdotte da nuovi atti legislativi. La votazione formale della direttiva è stata quindi rinviata alla prossima sessione. Una volta completata la procedura, la direttiva sarà applicabile due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Obblighi dei datori di lavoro

La direttiva impegna gli Stati membri a obbligare i datori di lavoro a chiedere ai cittadini di paesi terzi, prima di assumerli, di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno, nonché a tenere o registrare una copia di tali documenti almeno per la durata del periodo di lavoro per poterli esibire durante le eventuali ispezioni delle autorità competenti nazionali. Inoltre, devono essere tenuti a informare le autorità competenti dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo entro il termine stabilito dagli Stati membri. Questi, peraltro, hanno la facoltà di fissare una procedura semplificata di notifica se il datore di lavoro è una persona fisica che assume a fini privati. Se i datori di lavoro adempiono a queste disposizioni non potranno essere considerati responsabili di aver infranto il divieto di impiegare immigrati clandestini, a meno che non siano al corrente del fatto che il documento presentato è falso.

Sanzioni finanziarie, pagamento dei costi di rimpatrio e degli arretrati

In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro che impiegano manodopera extra-comunitaria illegale «siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». Queste potranno includere, sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente e il pagamento dei relativi costi di rimpatrio. Tuttavia, possono essere previste delle sanzioni ridotte per le persone fisiche che impiegano a fini privati e se «non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento».

I datori di lavoro, inoltre, saranno tenuti a pagare la retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati, che si presume corrisponda al salario minimo stabilito dalla legge, da accordi collettivi o dalla prassi del settore interessato. Ma dovranno anche versare un importo pari alle tasse e i contributi previdenziali che avrebbero pagato in caso di assunzione legale, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative. Se del caso, dovranno pagare anche tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate verso il paese in cui è stato rimpatriato il lavoratore.

Gli Stati membri, inoltre, dovranno porre in atto gli appropriati meccanismi affinché i cittadini dei paesi terzi impiegati illegalmente possano presentare domanda e dare esecuzione ad una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato, e possano ricevere tale pagamento.

Norme specifiche sono definite per i casi di subappalto, fermo restando che un appaltante «che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile».

Sanzioni amministrative: esclusione dalle sovvenzioni, chiusura e ritiro della licenza

Gli Stati membri dovranno anche adottare le misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, all'esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri, e dalla partecipazione ad appalti pubblici, per un periodo fino a cinque anni. Potrà inoltre essere imposto il rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici – inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – concesse al datore di lavoro fino a 12 mesi prima della constatazione del lavoro illegale.

Infine, potrà essere decisa la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o il ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell'attività economica in questione, «se giustificata dalla gravità della situazione». Gli Stati membri, tuttavia, avranno la facoltà di esonerare da queste sanzioni il datore di lavoro che sia una persona fisica che ha assunto a fini privati.

Sanzioni penali per i casi più gravi, come l'impiego di minori

In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno garantire che la violazione del divieto di assumere immigrati illegali, se intenzionale, «costituisca reato», come previsto dalla legislazione nazionale, se prosegue, oppure è costantemente reiterata, se riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, se è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, se è commessa da un datore di lavoro consapevole di impiegare una vittima della tratta di esseri umani e, infine, se riguarda l'impiego illegale di un minore. Sono punibili come reati anche l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei succitati atti.

Coloro che commettono queste violazioni dovranno essere punibili con sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissuasive», da applicare ai sensi della legislazione nazionale fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale. La direttiva prevede anche disposizioni simili per le persone giuridiche, consentendo inoltre agli Stati membri di rendere pubblico un elenco di quelle ritenute responsabili di un siffatto reato. In ogni caso, la responsabilità della persona giuridica non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano uno di questi reati o istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

Agevolare le denunce, anche da parte di sindacati e ONG

La direttiva impone agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso parti terze designate dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale. Anche i terzi aventi un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della direttiva siano rispettate potranno avviare tutte le procedure amministrative o civili previste, per conto o a sostegno dell'immigrato illegale e con il suo consenso. E' anche precisato che l'assistenza fornita per presentare denuncia «non dovrebbe essere considerata favoreggiamento di soggiorno illegale».

Nei casi in cui il reato riguarda una «situazione di particolare sfruttamento» o l'impiego illegale di un minore, gli Stati membri dovranno definire le condizioni alle quali possono essere concessi, caso per caso, permessi di soggiorno di durata limitata.

Garantire adeguate ispezioni, soprattutto nei settori più a rischio

Gli Stati membri dovranno garantire che siano effettuate «ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio» per controllare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali ispezioni, è precisato, dovranno basarsi innanzitutto su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri. Per renderle più efficaci, inoltre, gli Stati membri dovranno identificare periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, ogni anno entro il 1° luglio, dovranno notificare alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l’anno precedente, espresso come numero assoluto o percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e riferirne i risultati.

Revisione della direttiva

Entro tre anni dopo la data di applicazione della direttiva, e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente proposte di modifica delle disposizioni relative al pagamento degli arretrati, alle sanzioni amministrative, al subappalto, all'agevolazione delle denunce e alle ispezioni.

La legge italiana: arresto da uno a tre anni e 5.000 euro di multa per ogni irregolare

In Italia, il datore di lavoro che “occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno…, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato” rischia l'arresto da uno a tre anni e un ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Gli ispettori che constatano il reato devono inoltre inviare un rapporto agli istituti previdenziali per il conseguente recupero contributivo
 

Spazio vitale alla Memoria etnica
Arcoiris 26/01/2009 23:37:39 - 285 letture il 28/01/2009, alle 11:09 (UTC)
 Alla vigilia della Giornata della Memoria, leggo che a Lucca è vietato aprire ristoranti etnici . “Il nuovo regolamento comunale per bar locali e ristoranti - licenziato in consiglio comunale giovedi’ scorso - infatti prevede che, nel centro storico del capoluogo toscano “al fine di salvaguardare la tradizione culinaria e la tipicità architettonica, strutturale, culturale, storica e di arredo non è ammessa l’attivazione di esercizi di somministrazione, la cui attività svolta sia riconducibile ad etnie diverse”. E la norma vale anche in caso di subentro. Tra le prime ‘vittime’ ovviamente i venditori di kebab, ma di fatto, la regola si può applicare anche ad altre cucine, come quella messicana, indiana o francese.”

E torniamo alla Memoria: gli Ebrei, gli Slavi e i Polacchi, i Rom, gli omosessuali, i dissidenti tedeschi, i comunisti, i testimoni di Geova, i Pentecostali e sicuramente ne scordo qualcuno, minacciavano il mondo a partire da quello tedesco e morirono a milioni: era necessario ampliare il territorio nazionale, necessario allargare il Lebensraum, lo spazio vitale.
Il 27 gennaio le Istituzioni in Italia hanno creato una ricorrenza detta Giornata della Memoria, istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 , aderendo all’internalizzazione della commemorazione delle vittime del nazismo, del fascismo e dell’Olocausto e di tutti coloro che hanno messo a rischio la stessa propria esistenza per salvare gli oppressi e i perseguitati. La data fu scelta ricordando quel giorno come il giorno dell’Abbattimento dei cancelli di Auschwitz.
I fatti raccontano pure che i sovietici erano già arrivati precedentemente a liberare dei campi, come quello di Chelmno e Belzec, detti di “annientamento”.
E allora mi appare ancora un delirio da svegli, questo tempo della Memoria e queste Giornate, dedicate ora alla mamma, ai fidanzati, ai morti sul lavoro, alla Liberazione, alle Foibe, ai nonni, alle donne, alle vittime della violenza, ai diritti umani…
Donne uomini e bambini vengono uccisi ,oggi, in ogni angolo di mondo.
La loro esistenza è una minaccia e vale uno sterminio, scegliendo ora una casa e una strada e domani un’altra.
Febbrilmente si costruiscono muri e fili spinati e cancelli che contengano donne e uomini e bambini.
E il Giornalismo illuminato e nazionale, come quello della Rai Tg1,nella domenica precedente alla Memoria, non ha trovato di meglio che creare un sondaggio per i lettori del web, che questo: “Secondo voi chi ha violato il diritto internazionale nella guerra a Gaza?”

* Israele, con le bombe al fosforo in centri urbani
* Hamas usando civili, donne e bambini, come scudi umani
* Tutti e due i contendenti
* Nessuno dei due

Diceva Tiziano Terzani, poco prima di morire e ne era perfettamente consapevole, che nel giornalismo non si è mai obiettivi…la verità e aldilà dei Fatti e al giornalismo non interessa, invitando tutte tutti ad andare più vicino e rinunciare a quella “pernacchia” di notizia di pochi secondi.

Dicono che entrare nel Lager, averci fatto vedere le immagini, sentire e leggere le testimonianze di chi ci ha vissuto, fa capire la disumanizzazione di quel sistema della Fabbrica di morte e ci fa bene ricordare, per la Pace nel mondo.
Forse l’unica che vorrebbe morire quì in Italia, almeno per quanto è noto, è Eluana Englaro e forse potrà farlo.
Come forfora caduta sulle spalle, ci chiedono di dare una scrollatina e varrebbe la pena ricordare che all’entrata del campo di concentramento c’era scritta la più grande menzogna della storia: “Il lavoro nobilita l’uomo”.

E il lavoro si svolgeva a coppie nei campi di concentramento-lavoro, trasportando cataste di legna, massi e altro e l’unica atroce scelta era quella di trovare un compagno forte e robusto.E la selezione si perpetuava ad opera degli oppressi stessi proprio come gli oppressori volevano, nella tragica alleanza contro i più deboli.

E noi leggiamo, vediamo, ascoltiamo le notizie, televisioni e giornali ripetono per le piccole violenze nostrane “LE NOTTI SI CARICANO DI PAURE E RABBIA“.

Una maggioranza silenziosa ha sempre permesso che una minoranza dirigesse il suo sguardo e la sua mente, lontano dai misfatti e accompagnando la MEMORIA di quella Storia non scritta da noi. Aprite le gabbie.

Doriana Goracci

video e link su
http://www.reset-italia.net/2009/01/26/spazio-vitale-alla-memoria-etnica/
 

Ue: libera circolazione per lavoratori bulgari e rumeni in 4 paesi europei
Newsletter n°36 di programmaintegra.it - gennaio 2009 il 21/01/2009, alle 15:12 (UTC)
 Grecia, Spagna, Ungheria e Portogallo hanno deciso di abolire le restrizioni all’accesso ai loro mercati del lavoro dei cittadini provenienti da Bulgaria e Romania. Lo ha annunciato lo scorso 8 gennaio la Commissione europea.

Con la decisione di Grecia, Spagna, Ungheria e Portogallo salgono così a 14 i paesi membri che hanno totalmente liberalizzato l'accesso al mercato del lavoro per cittadini rumeni e bulgari. Restrizioni rimangono ancora in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito. Mentre la Danimarca ha annunciato che le abolirà entro il 1° maggio 2009.

Secondo la legislazione comunitaria il diritto alla libera circolazione dei lavoratori da, verso e tra i paesi che hanno aderito all'Ue il 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) e il 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) può essere soggetto a restrizioni per un periodo transitorio non superiore ai sette anni dall'adesione.

Dopo la chiusura della prima fase delle disposizioni transitorie lo scorso 31 dicembre, si è aperta una seconda fase durante la quale i paesi membri che continuano a imporre restrizioni al libero accesso dei lavoratori bulgari e rumeni, potranno abolirle in qualsiasi momento. Le limitazioni decadranno comunque in tutti i paesi europei alla fine del 2013, quando la libera circolazione verrà estesa ai cittadini di tutti gli stati membri dell’Ue a 27.
 

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"Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare un altro dall'alto in basso, solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi" Gabriel Garcia Marquez Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
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